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Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Il dipendente o la persona che segnala un illecito non può essere sanzionata, demansionata, licenziata, trasferita, o sottoposta ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

La protezione prevista dalla nuova normativa è molto ampia e non riguarda solo il segnalante ma anche coloro che, a vario titolo, collaborano o sono a lui legati (ad esempio, i colleghi, i parenti entro il quarto grado, i conviventi, in generale, i cosiddetti facilitatori del segnalante).

I soggetti possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito.

La denuncia, inoltre, è sottratta all’accesso documentale e al diritto di accesso civico generalizzato. In base al principio della tutela della riservatezza l’identità della persona segnalante e qualsiasi altro elemento da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa personae segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Risorse per Roma S.p.A. ha previsto una procedura informatica in grado di assicurare la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, oltre alla possibilità di chiedere un incontro con il RPCT fissato entro un tempo ragionevole.

La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per il RPCT di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica.

Il servizio è raggiungibile mediante il seguente link:
https://risorseperroma.segnalazioni.net

In alternativa è possibile effettuare una segnalazione richiedendo un incontro riservato al RPCT utilizzando l’indirizzo mail:
responsabile.anticorruzione@pec.rpr-spa.it

Il D.Lgs. 24/23 ha introdotto due nuovi canali esterni di segnalazione, uno dei quali ha come destinatario l’ANAC e l’altro è la divulgazione pubblica.

È possibile rivolgere una segnalazione all’Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. 24/2023:

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non conseguirebbe efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante ha infine facoltà di effettuare una divulgazione pubblica, beneficiando della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione , ricorra una delle seguenti condizioni, indicate dall’art. 15 del citato decreto:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

Regolamento segnalazione di illeciti ed irregolarità (c.d. ‘Whistleblowing’) - Aggiornato al 29/07/2024

Il responsabile della raccolta, della trasmissione e dei contenuti pubblicati in questa sezione è il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.

 

Data ultimo aggiornamento: 30.07.2024

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